Acquisto Auto legge 104

Acquisto Auto legge 104

Acquisto auto legge 104
Acquisto auto legge 104

IVA al 4% per disabili: guida completa, aggiornata e chiara

Safari Car ti offre una guida chiara e verificata per capire quando e a chi spetta davvero l’IVA agevolata al 4% sull’acquisto di veicoli per disabili, quali documenti sono richiesti e quali condizioni devono essere rispettate.

Questo articolo è basato su fonti normative ufficiali come la Legge 104/1992, la Legge 388/2000, la Legge 449/1997 e il D.L. 5/2012 – Semplifica Italia.


Cos’è l’IVA agevolata al 4%

L’agevolazione fiscale per acquisto auto con IVA al 4% è un’agevolazione prevista solo per alcune categorie di persone con disabilità.
È applicabile su auto nuove o usate (se con IVA esposta) acquistate:

  • direttamente dal disabile
  • oppure da un familiare, solo se fiscalmente a carico

La misura è prevista dall’art. 8 della Legge 449/1997 e può essere utilizzata una sola volta ogni 4 anni, salvo rottamazione o cancellazione del veicolo.

Quali veicoli rientrano nell’IVA al 4%?

Veicoli ammessi con IVA al 4% per disabili agevolata:

Autovetture per agevolazione 104 (Benzina, Hybrid, Elettriche, Diesel, GPL)

  • Con cilindrata fino a:
    • 2.000 cc se con motore benzina o ibrido a benzina (Hybrid, GPL o Metano)
    • 2.800 cc se con motore diesel o ibrido diesel
    • Potenza non superiore a 150 kW (204 CV) se con motore elettrico
  • Devono rientrare nelle categorie M1 (trasporto persone, massimo 8 posti + conducente)

Motoveicoli

Motoveicoli (solo alcune tipologie speciali)

✅ Possono essere acquistati con IVA agevolata al 4% solo alcuni motoveicoli e quadricicli leggeri, se:

  • Rientrano nelle categorie L6e o L7e (quadricicli leggeri e pesanti)
  • Oppure tricicli adattati per la guida da parte del disabile
  • Hanno cilindrata non superiore a 250 cc
  • Sono necessariamente adattati in modo permanente in base alla prescrizione medica

Non rientrano: motocicli e scooter tradizionali di categoria L1e e L3e.

✅ È richiesto che il disabile:

  • Sia conducente del veicolo
  • Abbia una patente speciale di guida

Esempio pratico acquisto auto moto per disabili:
✅ Scooter a tre ruote con acceleratore a manubrio modificato e pedana per carrozzina
❌ Scooter tradizionale 125 cc senza modifiche

Autocarri e furgoni

NO. I veicoli N1 o N2 (autocarri e furgoni) non sono ammessi all’IVA agevolata, salvo casi eccezionali:
Trasformazione omologata e definitiva in categoria M1 con destinazione d’uso per trasporto disabili
Annotazione obbligatoria sulla carta di circolazione che il veicolo è classificato M1 e destinato al trasporto di persone disabili

❗ Attenzione:

  • La semplice dichiarazione di uso per accompagnare disabili non è sufficiente
  • La trasformazione deve essere completata e registrata PRIMA dell’immatricolazione o della voltura al disabile (o avente diritto)
  • È un iter molto complesso e raro nella pratica

Esempio pratico:
✅ Veicolo N1 trasformato da allestitore specializzato, collaudato alla Motorizzazione, nuova carta di circolazione M1
❌ Normale furgone N1 con dichiarazione d’uso

Optionals e strumenti accessori di adattamento

Differenza tra optionals e strumenti o accessori di adattamento:

Optional acquistati insieme all’auto

Gli optional sono dotazioni aggiuntive o pacchetti scelti al momento dell’ordine del veicolo, non strettamente legati alla disabilità, ma comunque inseriti nella fattura complessiva d’acquisto.

? Esempi:

  • Vernice metallizzata
  • Sensori di parcheggio
  • Climatizzatore automatico
  • Ruotino di scorta
  • Navigatore
  • Pack sicurezza

IVA al 4% applicabile solo se:

  • Gli optional sono acquistati contestualmente al veicolo
  • Sono indicati chiaramente in fattura
  • Il veicolo è ammesso all’agevolazione (cioè destinato a soggetto avente diritto)

⛔ Non si applica l’IVA agevolata su optional acquistati separatamente o in un secondo momento.

Strumenti e accessori per l’adattamento del veicolo

Questi riguardano modifiche funzionali necessarie per l’utilizzo del mezzo da parte del disabile, sia alla guida che come passeggero.

? Esempi:

  • Acceleratore a mano
  • Sollevatore o pedana elettrica
  • Sedile girevole
  • Servosterzo potenziato
  • Comandi al volante
  • Cinture speciali, poggiatesta modificati

✅ IVA al 4% sempre applicabile se:

  • Gli adattamenti sono prescritti dalla Commissione Medica Locale
  • Sono realizzati da officine specializzate
  • Anche se eseguiti dopo l’acquisto del veicolo
  • Anche su veicoli già intestati (non solo nuovi)

? Questi accessori e adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione, per essere validi ai fini fiscali.

? Riferimenti: Legge 449/1997 art. 8 + circolari dell’Agenzia delle Entrate

Confronto rapido

VoceIVA 4%?Quando è ammessaDove deve essere indicata
Optional (vernice, sensori, ecc.)✅ SìSolo se acquistati insieme al veicoloIn fattura veicolo
Accessori di adattamento (comandi guida, pedane, ecc.)✅ SìAnche successivamente, se prescrittiIn fattura officina + carta di circolazione

Chi ha diritto all’IVA al 4%?

La condicio sine qua non per avere l’agevolazione fiscale dell’iva al 4% sull’acquisto auto è quella di essere disabile, ma non basta il semplice riconoscimento di disabilità o l’invalidità al 100%: il requisito principale è “Handicap grave” (comma 3)

“Handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992”

Dal 2012 (D.L. 5/2012 – Decreto Semplifica Italia): L’importanza delle voci fiscali

Il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, all’Art. 4 comma 1, ha stabilito un requisito cruciale: le commissioni mediche devono integrare i verbali indicando esplicitamente se il soggetto ha diritto alle agevolazioni fiscali relative ai veicoli.

Prima del 2012, le “voci fiscali” o indicazioni esplicite nel verbale non erano un requisito vincolante in tutti i casi. Spesso, il solo riconoscimento dell’handicap grave (Art. 3, comma 3 L. 104/92), unitamente alla documentazione medica che attestava il tipo di disabilità e le eventuali necessità di adattamento, era sufficiente.

Oggi, se questa indicazione non è presente nel verbale INPS (o è mancante la “voce fiscale” specifica):

  • Potrebbe significare che la commissione non ha riconosciuto i requisiti necessari.
  • Oppure, che la richiesta non è stata formulata correttamente al momento della visita (ad esempio, mancata selezione dell’opzione in fase di domanda).

In sintesi: I verbali attuali devono riportare esplicitamente il diritto alle agevolazioni fiscali auto.

Fonte ufficiale Normattiva: Decreto-legge 5/2012 – Art. 4, comma 1

COSA DICE IL D.L. 5/2012 (Semplifica Italia) in materia di agevolazioni fiscali sui disabili:

Il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, all’art. 4 comma 1, stabilisce che:

«Le commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità civile… integrano i verbali indicando espressamente se il soggetto ha diritto alle agevolazioni fiscali relative ai veicoli».

? Quindi sì: i verbali devono riportarlo in modo esplicito.

Come faccio a sapere se ho l’accesso all’agevolazione fiscale con iva al 4% per acquisto auto?

Per sapere se puoi accedere all’agevolazione fiscale sull’acquisto auto, controlla con attenzione il tuo verbale INPS Legge 104/1992.

Nel verbale dovrebbero essere presenti tre elementi chiave:

Art. 3, comma 1 (disabilità) e comma 3 → condizione di handicap in situazione di gravità (requisito base)
Voce fiscale (es. A, B, C…) → indica il tipo di disabilità e i benefici collegati
Indicazione del diritto alle agevolazioni fiscali auto → specifica se hai diritto all’IVA al 4%, IRPEF, esenzioni IPT

Le “voci fiscali” o l’indicazione esplicita nel verbale di accertamento della disabilità sono diventate un elemento cruciale per l’accesso alle agevolazioni auto. La loro importanza è stata formalizzata in particolare con il Decreto-legge 5/2012 (Decreto Semplifica Italia).

Prima del 2012: Un Contesto Diverso

Prima dell’entrata in vigore del D.L. 5/2012 (precisamente il 9 febbraio 2012), la procedura per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali era meno standardizzata. Non era sempre obbligatorio che il verbale di accertamento riportasse un’indicazione esplicita del diritto ai benefici fiscali per i veicoli o una specifica “voce fiscale” (come A, B, C, D, E).

Le commissioni mediche rilasciavano verbali che attestavano la condizione di handicap (es. Art. 3, comma 3 Legge 104/92) e il tipo di disabilità (motoria, psichica, sensoriale). L’idoneità alle agevolazioni veniva spesso dedotta dalla documentazione medica generale e dalla prescrizione di eventuali adattamenti, con un ruolo maggiore all’interpretazione delle singole pratiche. Questo poteva portare a una certa disomogeneità nelle procedure tra le diverse ASL e INPS territoriali.

Dal 2012: L’Obbligo dell’Indicazione Esplicita

Il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Art. 4, comma 1) ha introdotto una modifica fondamentale: «Le commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità civile… integrano i verbali indicando espressamente se il soggetto ha diritto alle agevolazioni fiscali relative ai veicoli».

Questa disposizione ha reso obbligatorio che i verbali di accertamento rilasciati da INPS o ASL contengano una dicitura chiara che attesti il diritto alle agevolazioni auto (IVA al 4%, IRPEF, esenzione bollo/IPT). In molti casi, questa indicazione è associata a specifiche “voci fiscali” (lettere dalla A alla E e H) che identificano la categoria di disabilità e i relativi benefici.

Cosa significa per te:

  • Verbali antecedenti al 9 febbraio 2012: Potrebbero non contenere la voce fiscale esplicita. In questi casi, il diritto all’agevolazione è spesso riconosciuto se il verbale attesta l’handicap grave (Art. 3, comma 3) e la documentazione medica preesistente o integrativa specifica la disabilità in modo da rientrare nelle categorie ammesse. Tuttavia, le concessionarie potrebbero richiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni.
  • Verbali dal 9 febbraio 2012 in poi: Devono obbligatoriamente riportare l’indicazione esplicita del diritto alle agevolazioni auto e/o la voce fiscale. La loro assenza rende più complesso o impossibile l’accesso all’agevolazione senza una nuova istanza di integrazione del verbale.

Questa evoluzione normativa ha avuto lo scopo di standardizzare le procedure, fornendo chiarezza e certezza sia ai beneficiari che agli operatori (come le concessionarie) chiamati ad applicare le agevolazioni.

E se manca la voce fiscale?

Se il tuo verbale riporta art. 3, comma 3 ma non include una voce fiscale:

➡️ Non significa automaticamente che non hai diritto all’IVA al 4%, ma:

  • Non è indicato se ti spettano i benefici fiscali
  • Non è chiaro se servono adattamenti tecnici
  • Dovrai integrare con altra documentazione medica o tecnica che includa le voci fiscali

In questi casi è importante valutare:

  • Se hai disabilità motoria → se serve prescrizione per adattamento e veicolo modificato
  • Se hai disabilità psichica grave → serve anche indennità di accompagnamento

Differenza tra tipo di disabilità e voce fiscale nel verbale INPS

Il tipo di disabilità indicato sul verbale (ad esempio “disabilità motoria”, “disabilità psichica”, “grave limitazione della deambulazione”) è la descrizione medica e funzionale della condizione della persona.
Questa parte del verbale serve a definire il quadro sanitario e stabilire il riconoscimento dell’handicap, ad esempio ai sensi dell’art. 3 comma 1 e/o comma 3 della Legge 104/92.

Tuttavia, la sola descrizione medica non è sufficiente per ottenere le agevolazioni fiscali sull’acquisto dell’auto.
Per beneficiare dell’IVA al 4%, il verbale deve contenere anche una voce fiscale o un’indicazione esplicita che attesti il diritto alle agevolazioni, come:

“Il presente verbale è valido ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 30, comma 7, della Legge 388/2000”
oppure un codice identificativo (A – H) che individua la condizione fiscale specifica.

In sintesi:

  • Il tipo di disabilità descrive la situazione sanitaria.
  • La voce fiscale o la dichiarazione di idoneità stabilisce se puoi accedere ai benefici economici, tra cui l’IVA ridotta.

Se nel verbale manca questa indicazione, potrebbe essere necessario chiedere un’integrazione o una verifica all’INPS.

Per ragioni di tutela fiscale si applica una procedura cautelativa che prevede l’IVA agevolata al 4% solo in presenza della voce fiscale o dell’indicazione esplicita nel verbale. In mancanza, la documentazione dovrà essere integrata prima di procedere alla vendita.

Come richiedere l’agevolazione fiscale per l’acquisto dell’auto

Per ottenere le agevolazioni fiscali previste dalla Legge 388/2000 (come l’IVA ridotta al 4%), è necessario fare richiesta espressa al momento della domanda di accertamento sanitario (invalidità civile o Legge 104/92).

Questa richiesta non viene inserita automaticamente:

  • Quando compili la domanda online sul sito INPS con SPID, CIE o CNS, durante la procedura compare una sezione dedicata alle agevolazioni fiscali.
  • In questa parte è necessario spuntare la casella che conferma la volontà di ottenere i benefici fiscali relativi ai veicoli.
  • Se ti rivolgi a un CAF o Patronato, l’operatore deve selezionare questa opzione nella domanda telematica.

La scelta viene riportata nella ricevuta di presentazione della domanda, dove risulta la voce:

Richiesta di riconoscimento dei benefici fiscali relativi ai veicoli: SÌ

Solo se questa opzione è presente, la commissione medica INPS può inserire nel verbale la dicitura:

“Il presente verbale è valido ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 30 comma 7 della Legge 388/2000.”


Perché non ho ricevuto l’indicazione fiscale nel mio verbale

Se il tuo verbale di accertamento non contiene la voce fiscale, può esserci un motivo molto semplice:
la richiesta delle agevolazioni fiscali non è stata compilata correttamente in fase di domanda.

Questo succede di frequente perché:

  • Non tutti sanno che la richiesta è un’opzione separata dalla Legge 104.
  • La casella dedicata non è barrata automaticamente e deve essere selezionata manualmente.
  • In alcuni casi, chi compila la domanda online o tramite Patronato dimentica di indicare la volontà di usufruire delle agevolazioni.

Puoi verificare se la richiesta è stata inserita controllando la ricevuta della domanda:

  • Se nella ricevuta la voce risulta NO, significa che la casella non era selezionata.
  • Se risulta , ma il verbale è comunque privo di indicazione fiscale, puoi chiedere un’integrazione all’INPS.

Cosa fare per rimediare
Se la richiesta non risulta presente, per ottenere l’agevolazione devi:

  1. Presentare una nuova domanda di accertamento ai soli fini fiscali.
  2. Oppure chiedere un riesame alla sede INPS competente.

Voci fiscali riconosciute nei verbali per agevolazioni IVA 4%

Nei verbali di accertamento rilasciati da ASL o INPS, le voci fiscali sono indicate con lettere e definiscono a quali benefici fiscali si ha diritto, tra cui anche l’IVA agevolata al 4%.

VoceSignificatoBenefici collegatiServe adattamento?
AHandicap psichico o mentale grave con diritto all’indennità di accompagnamentoIVA 4%, detrazione IRPEF, esenzione bollo, IPT❌ No
BGrave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazioneIVA 4%, detrazione IRPEF, esenzione bollo, IPT❌ No
CRidotte o impedite capacità motorie permanentiIVA 4% (solo se adattamento tecnico), detrazione IRPEF, esenzione bollo, IPT✅ Sì
DSoggetto con cecità assoluta o parzialeIVA 4%, detrazione IRPEF, esenzione bollo, IPT❌ No
ESoggetto con sorditàIVA 4%, detrazione IRPEF, esenzione bollo, IPT❌ No
HHandicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992Condizione di base per ogni agevolazioneDipende dal caso

Nota bene:
La voce H è generale e può essere presente in combinazione con altre lettere (es. H + C).
È necessaria per accedere all’IVA agevolata, ma non sufficiente da sola: la tipologia del beneficio dipende dalla lettera associata.

A seconda del tipo di disabilità, possono servire altri requisiti, vediamo nel dettaglio:

Disabilità motoria o grave limitazione alla deambulazione? Cosa cambia davvero

Il diritto all’IVA al 4% non è uguale per tutti i tipi di disabilità. La differenza principale è tra Disabilità motoria permanente e grave limitazione alla deambulazione:

Disabilità motoria permanente

Coinvolge gli arti superiori o il tronco e compromette l’autonomia di guida.

✅ Requisiti:

  • Handicap grave (art. 3, comma 3)
  • Prescrizione medica della Commissione Medica Locale
  • Veicolo con adattamenti tecnici riportati sulla carta di circolazione

⛔ Senza adattamenti, non si ha diritto all’IVA agevolata.

Riferimento normativo: Legge 388/2000, art. 30 comma 7

Questo vale anche se il disabile non guida, ma viene solo trasportato?

, perché la Legge 449/1997 art. 8 riconosce il beneficio solo per veicoli adattati quando si tratta di disabilità motorie.

La ratio è questa:

  • Le disabilità agli arti superiori o al tronco rientrano sotto la voce “C”
  • In questo caso, per accedere all’IVA agevolata serve sempre:
    • art. 3 comma 3 L. 104/92
    • adattamento tecnico prescritto
    • veicolo adattato e carta di circolazione aggiornata

⚠️ Anche se il disabile non guida (es. viene accompagnato), il requisito dell’adattamento non viene meno, perché la ridotta mobilità non rientra nella “grave limitazione della deambulazione” (cioè gambe/piedi).


Grave limitazione della deambulazione

Coinvolge gli arti inferiori o la capacità di camminare. Il soggetto può non guidare e non ha bisogno di adattamenti.

✅ Requisiti:

  • Handicap grave (art. 3, comma 3)
  • Nessun adattamento necessario
  • Agevolazione ammessa anche se il disabile non è conducente

ATTENZIONE: Qui l’agevolazione è concessa anche se il disabile guida da solo, purché:

  • ci sia il riconoscimento del comma 3 della 104
  • non vi sia necessità clinica di adattamenti

Ma se il soggetto ha difficoltà motorie agli arti inferiori, può guidare senza adattamenti?

, solo se la commissione medica lo ritiene idoneo a guidare senza modifiche.
In caso contrario, viene:

  • richiesto un adattamento tecnico
  • rilasciata una patente speciale
  • obbligatorio l’adattamento per usufruire del beneficio

Quindi:

SituazioneIVA 4% concessa senza adattamento?Può guidare senza modifiche?
Grave limitazione deambulazione (ma guida autonomamente)✅ Sì, se non è prescritta modifica✅ Sì, se la patente è B normale
Grave limitazione deambulazione (ma patente speciale)❌ No, serve adattamento❌ No, patente richiede adattamento

✅ Conclusione sintetica: agevolazioni e disabilità motorie

  • Disabilità motoria permanente (arti superiori/tronco)
    → IVA 4% solo con adattamento, anche se il disabile non guida
  • Limitazione alla deambulazione (arti inferiori)
    → IVA 4% anche senza adattamento, se la commissione NON lo prescrive
    → Se c’è prescrizione o patente speciale → adattamento obbligatorio

Disabilità psichica o mentale grave

Riconoscimento di handicap grave + indennità di accompagnamento

Requisiti per la disabilità psichica o mentale grave:

  • Handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992
  • Indennità di accompagnamento obbligatoria riconosciuta dall’INPS
  • Nessun adattamento tecnico richiesto sul veicolo
  • Il veicolo può essere intestato e guidato da un familiare fiscalmente responsabile

❗ Attenzione:
Non tutti i disturbi psichici o mentali danno diritto al beneficio.
È necessario che la disabilità sia di gravità tale da determinare la totale inabilità alla deambulazione autonoma o alla cura della persona, e quindi l’assegno di accompagnamento.

✅ Esempi inclusi:

  • Autismo grave
  • Sindrome di Down con elevata compromissione
  • Disturbi cognitivi profondi

❌ Esempi esclusi:

  • Depressione maggiore senza indennità di accompagnamento
  • Disturbi d’ansia non invalidanti

Voce fiscale “H”: cosa significa davvero?

La voce H indica che il soggetto ha un handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992.

✅ Questa condizione è necessaria come base per accedere a tutte le agevolazioni fiscali sui veicoli, ma:
❗ Non è sufficiente da sola a stabilire quali benefici spettano.

✅ La tipologia del diritto fiscale dipende dalla presenza di ulteriori voci fiscali nel verbale:

  • A: Disabilità psichica grave con indennità di accompagnamento
  • B: Grave limitazione della deambulazione
  • C: Disabilità motoria agli arti superiori/tronco (necessario adattamento tecnico)
  • D/E: Cecità o sordità riconosciute

✅ Se nel verbale compare solo la voce H, senza lettere aggiuntive:

  • Occorre verificare attentamente se esiste una prescrizione medica di adattamento tecnico (in caso di disabilità motoria)
  • Oppure se il disabile rientra nelle altre categorie (es. grave limitazione deambulazione) sulla base di ulteriore documentazione clinica

Esempio pratico:
✅ H + B = Handicap grave + limitazione deambulazione → IVA 4% anche senza adattamenti
✅ H + C = Handicap grave + disabilità motoria → IVA 4% solo con adattamenti
❌ Solo H = Serve valutazione ulteriore del caso e prescrizioni mediche

Riferimento normativo: Legge 388/2000, art. 30 comma 7

Schema casi principali agevolazioni 104 acquisto auto:

Tipo di disabilitàDiritto all’IVA 4%Serve indennità di accompagnamento?Serve adattamento veicolo?Note e definizione pratica
Disabilità motoria permanente✅ Sì❌ No✅ SìEsempio: paraplegia, tetraparesi, amputazione arti superiori. Il soggetto guida con difficoltà, quindi servono comandi adattati.
Grave limitazione della deambulazione**✅ Sì❌ No❌ NoEsempio: amputazione arto inferiore, distrofia muscolare. Il soggetto non guida, ma ha difficoltà a muoversi. IVA al 4% concessa anche senza adattamenti.
Disabilità psichica o mentale grave✅ Sì✅ Sì (obbligatoria)❌ NoEsempio: autismo grave, sindrome di Down, disturbi cognitivi. Il disabile non guida, ma può essere trasportato. IVA 4% concessa se fiscalmente a carico.
Cecità o sordità riconosciuta✅ Sì❌ No❌ NoRientrano tra le categorie agevolate (art. 50, Legge 342/2000). Serve solo documentazione ASL o INPS.
Solo invalidità al 100% senza Legge 104❌ NoNon è sufficiente. Serve il riconoscimento dell’handicap grave – art. 3, comma 3 della Legge 104/1992.

** Vogliamo chiarire ancora un aspetto all’apparenza un po’ complicato riprendendo l’esempio della tabella:

“Amputazione arto inferiore, distrofia muscolare. Il soggetto non guida, ma ha difficoltà a muoversi. IVA al 4% concessa anche senza adattamenti.” ✅ Perché è corretto?

Perché queste condizioni rientrano nella “grave limitazione della capacità di deambulazione”, prevista dalla:

Legge 388/2000, art. 30, comma 7,
che consente l’IVA agevolata senza adattamenti, a patto che:

  • ci sia riconoscimento dell’handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 104/92)
  • il disabile sia titolare o fiscalmente a carico di chi acquista l’auto
  • il verbale riporti le voci fiscali corrette (es. voce B nel certificato INPS)

NON è obbligatorio che il soggetto guidi
NON è richiesta la patente speciale
NON è necessaria l’indennità di accompagnamento
NON serve alcun adattamento sul veicolo


Quando non sono necessari adattamenti al veicolo per disabili

Grazie all’art. 30, comma 7 della Legge 388/2000, l’IVA al 4% per acquisto auto, può essere applicata anche su veicoli non adattati, ma solo in questi due casi specifici:

  1. Disabilità psichica o mentale di gravità tale da comportare l’indennità di accompagnamento
    → Serve:
    • Riconoscimento di handicap grave (art. 3, comma 3 della Legge 104/1992)
    • Indennità di accompagnamento INPS
      ✅ Il veicolo può essere guidato da un familiare autorizzato
      Nessun adattamento richiesto
  2. Grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazioni
    → Serve:
    • Riconoscimento di handicap grave (art. 3, comma 3 della Legge 104/1992)
      ✅ Nessuna prescrizione di adattamenti
      ✅ IVA al 4% concessa anche per veicolo non modificato

⚠️ In tutti gli altri casi, in particolare per disabilità motorie agli arti superiori o paralisi che compromette la guida, l’agevolazione spetta solo se:

  • È prescritto un adattamento tecnico da parte della Commissione Medica Locale
  • Il veicolo è effettivamente modificato e tale modifica è riportata nella carta di circolazione

Fonti ufficiali:

Guida alle agevolazioni fiscali per disabili – Agenzia delle Entrate (PDF)

Legge 388/2000, art. 30 comma 7 – Normattiva


Concessionarie e IVA al 4%: chi decide?

Applicare l’IVA agevolata al 4% non è un obbligo per la concessionaria.

Se la documentazione del cliente risulta incompleta (manca la prima pagina del verbale o viene presentata solo la seconda di dieci), poco chiara (es. fotocopie sbiadite) o non conforme ai requisiti di legge, il concessionario ha il diritto – e il dovere – di rifiutare l’applicazione dell’agevolazione anche per tutelare il cliente!

Perchè? In caso di errore, l’Agenzia delle Entrate può rivalersi sul cliente oppure direttamente sulla concessionaria, che risponde in solido per l’imposta non versata. Questo comporta la necessità, per il venditore, di avviare un’azione legale per il recupero della somma, con ulteriore aggravio di tempi, costi e responsabilità, che ricadrebbero comunque sul cliente.

Per questo motivo, se la documentazione non è chiara e inequivocabile, è fortemente sconsigliato procedere con l’applicazione dell’IVA al 4%. Un chiarimento in più oggi, vale più di un contenzioso domani!


Esenzione dal Bollo Auto Disabili 104 (Tassa Automobilistica)

Non tutte le persone con disabilità hanno diritto all’esenzione dal pagamento del bollo auto, ma solo specifiche categorie rientranti nei requisiti definiti dalla legge. Questa agevolazione consiste nell’esenzione permanente dalla tassa di possesso del veicolo.

Chi ne ha diritto?

L’esenzione dal bollo auto è concessa alle stesse categorie di disabili che beneficiano anche dell’IVA agevolata al 4% sull’acquisto del veicolo:

  • Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazioni (riconosciuti con Art. 3, comma 3, Legge 104/92 e voce fiscale B o similare).
  • Disabili psichici o mentali gravi per i quali sia stata accertata l’indennità di accompagnamento (riconosciuti con Art. 3, comma 3, Legge 104/92 e voce fiscale A).
  • Ciechi assoluti o parziali (ipovedenti gravi, con voce fiscale D).
  • Sordi (con voce fiscale E).
  • Disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (con voce fiscale C), a condizione che il veicolo sia adattato in modo permanente alla loro guida o al loro trasporto e che tali adattamenti risultino sulla carta di circolazione.

Per quali veicoli?

L’esenzione si applica a un solo veicolo, che dev’essere intestato al disabile stesso o a un familiare che lo ha fiscalmente a carico. In caso di possesso di più veicoli, il disabile o il suo familiare dovrà scegliere per quale applicare l’esenzione e pagare il bollo per gli altri. Sono previsti anche limiti di cilindrata: fino a 2000 cc per veicoli a benzina (o ibridi benzina/elettrici) e fino a 2800 cc per veicoli diesel (o ibridi diesel/elettrici), o con potenza non superiore a 150 kW per i veicoli elettrici puri.

Come si richiede?

La richiesta di esenzione dal bollo auto va presentata una sola volta (non è un rinnovo annuale) all’Ufficio Tributi della Regione di residenza. A seconda delle specifiche regionali, la domanda può essere inoltrata anche tramite gli uffici dell’ACI o, in alcuni casi, all’Agenzia delle Entrate. I documenti generalmente richiesti includono:

  • Copia del verbale della Legge 104/92 con l’indicazione del diritto alle agevolazioni fiscali.
  • Copia della carta di circolazione del veicolo.
  • Copia della patente speciale (se la disabilità lo prevede e il disabile è il conducente).
  • Documento d’identità e codice fiscale del disabile (e del familiare, se intestatario e il disabile è a carico).

Importante: Controlla sempre le modalità e la modulistica specifica della tua Regione, dato che potrebbero esserci piccole differenze procedurali. Una volta accolta, l’esenzione è valida a partire dall’anno di presentazione della domanda per gli anni successivi, senza necessità di ulteriori rinnovi, salvo modifiche alla condizione del beneficiario o al veicolo.


Esenzione dall’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)

L’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) è una tassa dovuta al momento della registrazione di un veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), sia che si tratti di un’auto nuova o del passaggio di proprietà di un veicolo usato. Anche per questa imposta sono previste specifiche esenzioni per le persone con disabilità, sebbene non tutte le categorie di disabili ne abbiano diritto automaticamente.

Chi ne ha diritto?

L’esenzione dall’IPT non si applica indistintamente a tutte le disabilità che beneficiano dell’IVA agevolata al 4%. È riconosciuta esclusivamente a queste specifiche categorie di disabili, come definito dalla normativa:

  • Persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affette da pluriamputazioni (generalmente con riconoscimento dell’Art. 3, comma 3, Legge 104/92 e voce fiscale B).
  • Persone con disabilità psichica o mentale grave per le quali sia stata accertata l’indennità di accompagnamento (generalmente con riconoscimento dell’Art. 3, comma 3, Legge 104/92 e voce fiscale A).
  • Persone cieche assolute o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi (generalmente con voce fiscale D).
  • Persone sorde dalla nascita o acquisita prima dell’apprendimento del linguaggio (generalmente con voce fiscale E).
  • Persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (generalmente con voce fiscale C), ma solo se il veicolo è stato adattato in modo permanente in base alle loro specifiche esigenze motorie e risulta idoneo alla guida con patente speciale, o al trasporto del disabile stesso attraverso adattamenti certificati.

Importante: L’esenzione IPT non è prevista, invece, per le persone con disabilità motorie (voce fiscale C) che acquistano un veicolo non adattato o per le quali l’adattamento non sia obbligatorio e certificato ai fini della guida/trasporto.

Come si ottiene?

L’ottenimento dell’esenzione dall’IPT può avvenire in due modi principali, la cui scelta dipende spesso dalla politica interna dell’ente venditore (concessionaria, rivenditore di usato) o dal centro pratiche auto che gestisce la pratica:

  1. Applicazione diretta dell’esenzione: Nel caso dell’acquisto di un veicolo nuovo, il concessionario può gestire direttamente l’esenzione, non addebitando l’IPT al cliente fin dall’inizio. Per i veicoli usati, l’agenzia di pratiche auto o l’ACI possono applicare l’esenzione al momento della trascrizione al PRA.
  2. Richiesta di rimborso da parte del cliente: In alcuni casi, l’IPT potrebbe essere inizialmente versata per intero. Successivamente, il cliente con disabilità o il familiare avente diritto potrà richiedere il rimborso dell’importo direttamente all’ufficio provinciale dell’ACI o all’Ufficio Tributi della Provincia competente, allegando la documentazione necessaria.

In entrambi i casi, per ottenere l’esenzione (diretta o tramite rimborso), sarà necessario presentare la documentazione che attesta la disabilità e il diritto all’agevolazione, in particolare il verbale della Legge 104/92 con l’indicazione dei benefici fiscali. È consigliabile chiedere sempre in anticipo all’ente di vendita quale sia la procedura adottata.

Documenti necessari

Per ottenere l’agevolazione, servono:

  • Documento d’identità e codice fiscale
  • Verbale Legge 104/92 – art. 3, comma 3
  • Indennità di accompagnamento (solo per disabilità psichica)
  • Prescrizione della Commissione Medica Locale (se servono adattamenti)
  • Patente speciale o foglio rosa (se guida la persona disabile)
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
    Modello ufficiale – Agenzia delle Entrate (PDF)

Esempi concreti

Rosa → figlio con disabilità psichica e accompagnamento. IVA al 4% concessa ✅
Giuseppe → guida con comandi manuali, verbale comma 3, patente speciale. IVA al 4% concessa ✅
Franco → ha solo invalidità al 100%, senza comma 3. ❌ IVA al 4% non concessa
Michela → auto intestata alla madre disabile, non a suo carico. ❌ IVA al 4% non concessa


Quanto si risparmia con la 104 sull’acquisto auto?

Un errore frequente è “fare lo sconto” del 22% per ottenere l’IVA al 4%: è matematicamente scorretto. L’IVA si calcola (e si scorpora) sull’imponibile, non sul prezzo lordo!
Per applicare correttamente l’IVA agevolata, bisogna prima togliere l’IVA al 22% con una divisione, e poi riapplicare l’IVA al 4% sul nuovo imponibile.

Non ci credi? Prova tu stesso ?

Calcolo corretto
Se il prezzo dell’auto è 10.000 € IVA compresa al 22%, l’imponibile reale è:

10.000 ÷ 1,22 = 8.196,72 €

Ora applica l’IVA al 4%:

8.196,72 × 1,04 = 8.524,59 €

Questo è il prezzo corretto con IVA agevolata al 4%: 8.524,59 €


Metodo sbagliato
10.000 € – 22% = 7.800 €
7.800 € + 4% = 8.112 €
➡️ Sbagliato! Questo sistema porta a un errore di oltre 400 €.

ℹ️ Nota importante sul leasing e il noleggio:
✅ L’IVA agevolata al 4% si applica esclusivamente all’acquisto diretto del veicolo, cioè alla cessione del bene.
✅ In caso di leasing finanziario, l’IVA agevolata può essere applicata solo sul prezzo di riscatto finale, se il veicolo è intestato alla persona con disabilità o al familiare fiscalmente a carico.
❌ Non si applica ai canoni periodici di leasing o ai canoni di noleggio a lungo termine.

Esempio pratico:

  • Acquisto diretto: IVA ridotta al 4% sul prezzo totale
  • Leasing: IVA ordinaria sui canoni mensili + IVA al 4% possibile sul riscatto finale
  • Noleggio lungo termine: IVA ordinaria su tutti i canoni

Ricorda: l’IVA è una percentuale sull’imponibile, non una cifra da scontare dal prezzo totale

Detrazione IRPEF 19% acquisto auto per disabili

Oltre all’IVA agevolata al 4%, è possibile usufruire anche di una detrazione IRPEF del 19% sul costo sostenuto per l’acquisto del veicolo.

Questa detrazione si applica:

  • una sola volta ogni 4 anni
  • su un massimo di 18.075,99 € di spesa complessiva (inclusi optional e IVA)
  • nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si effettua l’acquisto

Il beneficio fiscale può arrivare fino a 3.434,44 € (cioè il 19% di 18.075,99 €)


Chi può usufruirne?

La detrazione IRPEF spetta:

  • al disabile, se titolare di reddito e intestatario dell’auto
  • al familiare fiscalmente a carico, se il disabile è privo di reddito

? In entrambi i casi, è necessario che il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente per l’assistenza al disabile


Come si ottiene?

  1. Conserva la fattura d’acquisto del veicolo (con dati del disabile o del familiare)
  2. Verifica il verbale 104/92, art. 3, comma 3
  3. Inserisci la spesa nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF)
  4. In caso di dubbio, chiedi supporto a un CAF o commercialista

È cumulabile con l’IVA al 4%?

Sì! Le due agevolazioni non si escludono a vicenda.

➡️ Puoi quindi acquistare l’auto con IVA ridotta al 4%
e in più detrarre il 19% del prezzo nella tua dichiarazione dei redditi


Riferimento ufficiale: Guida Agenzia delle Entrate – Agevolazioni disabili (PDF)

Esempio – Detrazione IRPEF completa ✅

Maria acquista un’auto da 22.000 € con IVA al 4% per il figlio disabile psichico grave, fiscalmente a carico.
La spesa totale per l’auto (con IVA e optional) è di 16.900 €.

La spesa è inferiore al tetto massimo detraibile di 18.075,99 €
Maria può portare in detrazione il 19% di 16.900 € = 3.211 € nella dichiarazione dei redditi.

➡️ In questo caso, la detrazione IRPEF è pienamente utilizzabile.

Esempio – Detrazione IRPEF parziale ⚠️

Luca acquista un’auto per il padre con disabilità motoria grave per un totale di 25.000 € (con IVA e adattamenti tecnici).
Il padre è fiscalmente a carico e il verbale 104 riporta art. 3, comma 3 + adattamenti prescritti.

Il tetto massimo detraibile è 18.075,99 €, quindi:

Luca potrà detrarre il 19% di 18.075,99 € = 3.434,44 €
Non potrà detrarre la parte eccedente (cioè i 6.924 € in più)

➡️ In questo caso, la detrazione IRPEF è parziale, limitata al massimo consentito dalla normativa.


Cosa succede in caso di decesso del disabile?

Il decesso del beneficiario non comporta la revoca retroattiva dell’IVA agevolata al 4% sull’acquisto dell’auto. Se il veicolo è stato acquistato correttamente e l’agevolazione è stata concessa in base a una documentazione regolare, nessun conguaglio fiscale è dovuto dagli eredi.

Il mezzo entra a far parte del patrimonio ereditario, e può essere intestato o venduto secondo le regole ordinarie. Tuttavia, non è più possibile beneficiare delle esenzioni future legate alla Legge 104 (es. bollo auto, IPT).

In caso di trasferimento di proprietà, si seguirà la procedura standard con pagamento delle imposte previste per la voltura, ma senza dover restituire la differenza IVA.


FAQ: domande frequenti

Ho il 100% di invalidità, mi spetta l’IVA al 4%?

No, serve il riconoscimento dell’handicap grave – comma 3 della Legge 104/1992.

Serve sempre l’adattamento del veicolo?

Solo per disabilità motorie. Non serve per psichiche gravi o limitazioni alla deambulazione.

Serve sempre l’indennità di accompagnamento?

Solo per disabilità psichiche o mentali.

E se non è scritto nulla sul verbale INPS?

Se non c’è il comma 3, non puoi accedere al beneficio. Chiedi verifica alla ASL o all’INPS.

Si può intestare l’auto a un’altra persona?

No, l’auto deve essere intestata al disabile o alla persona fiscalmente responsabile del disabile.

Un disabile può avere due auto intestate?

Sì, ma le agevolazioni si applicano a un solo veicolo ogni 4 anni, salvo casi eccezionali come la cancellazione dal PRA per rottamazione.

Si può intestare l’auto a un disabile senza patente?

Sì, è possibile, a condizione che il veicolo sia guidato da una persona autorizzata che accompagna il disabile.

Il disabile deve pagare l’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)?

Solo in alcune circostanze, ma spesso i disabili beneficiari delle agevolazioni sono esenti dal pagamento dell’IPT.

Come richiedere il rimborso dell’IPT?

Per ottenere il rimborso, contatta l’Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) competente, presentando la documentazione necessaria.

Cosa succede in caso di decesso del disabile?

L’IVA al 4% già applicata sull’acquisto non decade. Il veicolo può restare agli eredi o essere venduto, ma non sono più valide le agevolazioni future (esenzione bollo, IPT). Non è previsto alcun rimborso o recupero fiscale retroattivo, se la pratica era regolare al momento dell’acquisto.

Il concessionario può rifiutare l’IVA agevolata al 4%?

Sì, il concessionario può rifiutare di applicare l’IVA al 4% sull’acquisto auto per legge 104 sui disabili, se la documentazione del cliente è incompleta, poco chiara o non conforme ai requisiti di legge. L’agevolazione non è un obbligo per il venditore, che risponde in solido in caso di errori fiscali.

Ho il comma 3 nel verbale 104 ma manca la voce fiscale: posso ottenere l’IVA al 4%?

Solo se la documentazione dimostra che hai i requisiti specifici. Il comma 3 da solo non basta: senza voce fiscale o indicazione chiara delle agevolazioni auto, serve una valutazione tecnica del caso (tipo di disabilità, eventuali prescrizioni, accompagnamento).

Se il mio verbale riporta solo l’art. 3 comma 3, ho diritto all’IVA al 4%?

Il riconoscimento dell’handicap grave (art. 3, comma 3) è il requisito sanitario di base, ma da solo non sempre è sufficiente. Per ottenere l’IVA al 4% è necessario che il verbale contenga anche un’indicazione esplicita del diritto alle agevolazioni fiscali, come la voce fiscale (A – H) o la dicitura di validità ai sensi della Legge 388/2000. In mancanza, sarà indispensabile integrare la documentazione con eventuali prescrizioni mediche e ulteriori certificazioni.

Che differenza c’è tra il tipo di disabilità e la voce fiscale?

Il tipo di disabilità descrive la condizione medica e funzionale della persona (ad esempio disabilità motoria o psichica). La voce fiscale, invece, è la parte del verbale che stabilisce quali agevolazioni fiscali spettano in concreto. Senza questa indicazione, il diritto alle agevolazioni non è automaticamente riconosciuto e occorre ulteriore documentazione.

La concessionaria può rifiutare di applicare l’IVA al 4% se manca la voce fiscale?

Sì, per motivi di tutela fiscale, molte concessionarie applicano una prassi prudenziale che prevede di applicare l’IVA agevolata solo se nel verbale è riportata la voce fiscale o la dichiarazione di idoneità. In caso contrario, possono legittimamente chiedere di integrare la documentazione prima di concedere l’agevolazione.

Se non c’è la voce fiscale, posso fare una richiesta di integrazione?

Sì, puoi rivolgerti all’INPS o alla Commissione Medica che ha emesso il verbale per richiedere un’integrazione che attesti in modo chiaro il diritto alle agevolazioni fiscali. È consigliabile fare questa verifica prima di avviare l’acquisto del veicolo.

Serve sempre l’adattamento del veicolo per ottenere l’IVA al 4%?

Dipende dal tipo di disabilità. Per le disabilità motorie agli arti superiori o al tronco è obbligatorio che il veicolo sia adattato secondo prescrizione medica. Per le gravi limitazioni alla deambulazione o per le disabilità psichiche con indennità di accompagnamento, l’IVA al 4% può essere concessa anche senza adattamenti.

Posso richiedere l’agevolazione se ho una disabilità temporanea?

Generalmente no. Le agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli sono previste per disabilità permanenti o di lunga durata che rientrano nei requisiti della Legge 104/1992 (Art. 3, comma 3) e nelle categorie fiscali riconosciute.

Se cambio auto prima dei 4 anni, perdo le agevolazioni sulla nuova auto?

Sì, l’agevolazione IVA al 4% è applicabile su un solo veicolo ogni 4 anni. Se acquisti una nuova auto prima di questo termine, non potrai beneficiare nuovamente dell’IVA agevolata, a meno che il veicolo precedente non sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per rottamazione o furto. In questi casi eccezionali, il periodo di quattro anni non si applica.

Le agevolazioni si applicano anche alle moto elettriche?

Sì, ma solo se rientrano nelle specifiche categorie di motoveicoli e quadricicli leggeri/pesanti (L6e o L7e), hanno una cilindrata non superiore a 250 cc (anche se elettriche si considera la “cilindrata equivalente” ai fini della normativa che spesso non supera questo limite) e sono necessariamente adattate in modo permanente in base alla prescrizione medica. Moto o scooter elettrici tradizionali (categorie L1e e L3e) non rientrano.

Posso beneficiare dell’IVA al 4% per l’acquisto di un’auto aziendale destinata al disabile?

No, le agevolazioni fiscali sull’acquisto di veicoli con IVA al 4% sono previste esclusivamente per l’acquisto da parte della persona fisica disabile o del familiare che lo ha fiscalmente a carico. Non sono applicabili per acquisti effettuati da aziende o per scopi aziendali, salvo specifici e rari casi che riguardano imprese che svolgono servizi di trasporto per disabili e per i quali esistono normative ad hoc diverse dalla Legge 104.

Quali sono i controlli che l’Agenzia delle Entrate può fare sull’utilizzo del veicolo?

L’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli a posteriori per verificare la sussistenza delle condizioni che hanno dato diritto all’agevolazione. Questo include la verifica che il veicolo sia effettivamente utilizzato in via esclusiva o prevalente per l’assistenza al disabile. In caso di accertamento di condizioni non più presenti o di utilizzo non conforme, l’Agenzia può richiedere il versamento della differenza IVA, sanzioni e interessi.

Cosa fare se ho acquistato un’auto con IVA agevolata e poi mi accorgo di non averne diritto?

Se, a seguito di un controllo o di una verifica personale, si scopre di aver beneficiato erroneamente dell’IVA agevolata, è necessario regolarizzare la propria posizione fiscale. Questo comporta il versamento della differenza IVA (dal 4% al 22%) all’Agenzia delle Entrate, oltre alle eventuali sanzioni e interessi previsti dalla legge. È fondamentale agire proattivamente per evitare aggravi in caso di accertamento. Per questo motivo, le concessionarie sono molto rigorose nella richiesta della documentazione.

L’adattamento del veicolo deve essere sempre omologato?

Sì, assolutamente. Qualsiasi modifica strutturale o funzionale al veicolo finalizzata all’adattamento per la guida o il trasporto del disabile deve essere omologata e riportata sulla carta di circolazione. Senza l’omologazione e l’aggiornamento dei documenti del veicolo, l’adattamento non è considerato valido ai fini fiscali per l’ottenimento dell’IVA agevolata o per la detrazione IRPEF specifica sugli adattamenti.

Posso acquistare un’auto con IVA 4% se sono tutore/amministratore di sostegno di un disabile?

Sì, è possibile. L’acquisto può essere effettuato dal tutore o amministratore di sostegno in nome e per conto del disabile, a condizione che il disabile sia fiscalmente a carico (o che l’acquisto sia direttamente per il disabile, se ha reddito proprio ma necessita di tutela) e che siano rispettati tutti gli altri requisiti (handicap grave, documentazione corretta, ecc.). L’intestazione del veicolo deve comunque essere a nome del disabile.

Il disabile è sempre esente dal pagamento dell’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)?

No, l’esenzione dall’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) non è concessa automaticamente a tutte le categorie di disabilità che beneficiano dell’IVA al 4% sull’acquisto del veicolo. L’esenzione dall’IPT è riconosciuta esclusivamente a queste specifiche categorie, come definito dalla normativa:

  • Persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affette da pluriamputazioni (generalmente con riconoscimento dell’Art. 3, comma 3, Legge 104/92 e voce fiscale B).
  • Persone con disabilità psichica o mentale grave per le quali sia stata accertata l’indennità di accompagnamento (generalmente con riconoscimento dell’Art. 3, comma 3, Legge 104/92 e voce fiscale A).
  • Persone cieche assolute o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi (generalmente con voce fiscale D).
  • Persone sorde dalla nascita o acquisita prima dell’apprendimento del linguaggio (generalmente con voce fiscale E).
  • Persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (generalmente con voce fiscale C), solo se il veicolo è stato adattato in base alle loro specifiche esigenze motorie e risulti idoneo alla guida con patente speciale, o al trasporto del disabile stesso attraverso adattamenti permanenti.

L’esenzione IPT non è, invece, prevista per le persone con disabilità motorie (voce fiscale C) che acquistano un veicolo non adattato o per le quali l’adattamento non sia obbligatorio e certificato ai fini della guida/trasporto. È sempre consigliabile consultare la normativa specifica o rivolgersi all’Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o a un consulente per la propria situazione individuale.

Come si richiede l’esenzione dal bollo auto per disabili?

L’esenzione dal bollo auto (tassa automobilistica regionale) spetta ai disabili che hanno diritto alle agevolazioni fiscali per l’acquisto del veicolo. La richiesta va presentata una sola volta all’Ufficio Tributi della Regione di residenza (o all’ACI o all’Agenzia delle Entrate, a seconda delle disposizioni regionali), allegando copia del verbale Legge 104/92, della carta di circolazione e, se necessario, della patente speciale. L’esenzione è valida per un solo veicolo.

L’esenzione dal bollo auto è valida per più veicoli?

No, l’esenzione dal bollo auto è valida per un solo veicolo intestato alla persona disabile o al familiare che l’ha fiscalmente a carico. Se il disabile possiede più veicoli, dovrà scegliere per quale applicare l’esenzione e pagare il bollo per gli altri.

Cosa succede se il veicolo acquistato con agevolazioni viene rivenduto prima dei 4 anni?

Se il veicolo viene rivenduto prima che siano trascorsi quattro anni dall’acquisto agevolato, è necessario versare la differenza tra l’IVA agevolata (4%) e l’IVA ordinaria (22%) all’Agenzia delle Entrate. Questa regola non si applica solo in caso di furto o rottamazione del veicolo originario, regolarmente documentata con la cancellazione dal PRA.

Le agevolazioni si applicano anche ai veicoli a chilometro zero?

Sì, i veicoli a chilometro zero sono considerati, ai fini fiscali, alla stregua dei veicoli nuovi per quanto riguarda l’IVA. Pertanto, è possibile applicare l’IVA agevolata al 4% anche sull’acquisto di un’auto a chilometro zero, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa per il disabile e il veicolo.

Se il disabile ha una patente normale (categoria B), può comunque beneficiare delle agevolazioni?

Sì, è possibile, ma dipende dalla tipologia di disabilità e dalle prescrizioni mediche. Se la disabilità rientra nella “grave limitazione della capacità di deambulazione” (voce fiscale B) o è una disabilità psichica grave (voce fiscale A), e non sono prescritti adattamenti per la guida, allora l’agevolazione è concessa anche con patente B normale. Se invece la disabilità motoria richiede adattamenti alla guida (voce fiscale C), allora è necessaria la patente speciale e il veicolo adattato.

È possibile detrarre le spese per la riparazione o manutenzione del veicolo agevolato?

No, la detrazione IRPEF del 19% riguarda l’acquisto del veicolo e le spese per gli adattamenti. Le spese ordinarie di manutenzione e riparazione del veicolo (come tagliandi, sostituzione pneumatici, ecc.) non sono detraibili ai fini IRPEF come agevolazione specifica per disabili.


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Domande frequenti

Q: Ho il 100% di invalidità, mi spetta l’IVA al 4%?
No, serve il riconoscimento dell’handicap grave – comma 3 della Legge 104/1992.
Q: Serve sempre l’adattamento del veicolo?
Solo per disabilità motorie. Non serve per psichiche gravi o limitazioni alla deambulazione.
Q: Serve sempre l’indennità di accompagnamento?
Solo per disabilità psichiche o mentali.
Q: E se non è scritto nulla sul verbale INPS?
Se non c’è il comma 3, non puoi accedere al beneficio. Chiedi verifica alla ASL o all’INPS.
Q: Si può intestare l’auto a un’altra persona?
No, l’auto deve essere intestata al disabile o alla persona fiscalmente responsabile del disabile.
Q: Un disabile può avere due auto intestate?
Sì, ma le agevolazioni si applicano a un solo veicolo ogni 4 anni, salvo casi eccezionali come la cancellazione dal PRA per rottamazione.
Q: Si può intestare l’auto a un disabile senza patente?
Sì, è possibile, a condizione che il veicolo sia guidato da una persona autorizzata che accompagna il disabile.
Q: Il disabile deve pagare l’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)?
Solo in alcune circostanze, ma spesso i disabili beneficiari delle agevolazioni sono esenti dal pagamento dell’IPT.
Q: Come richiedere il rimborso dell’IPT?
Per ottenere il rimborso, contatta l’Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) competente, presentando la documentazione necessaria.
Q: Cosa succede in caso di decesso del disabile?
L’IVA al 4% già applicata sull’acquisto non decade. Il veicolo può restare agli eredi o essere venduto, ma non sono più valide le agevolazioni future (esenzione bollo, IPT). Non è previsto alcun rimborso o recupero fiscale retroattivo, se la pratica era regolare al momento dell’acquisto.
Q: Il concessionario può rifiutare l’IVA agevolata al 4%?
Sì, il concessionario può rifiutare di applicare l’IVA al 4% sull’acquisto auto per legge 104 sui disabili, se la documentazione del cliente è incompleta, poco chiara o non conforme ai requisiti di legge. L’agevolazione non è un obbligo per il venditore, che risponde in solido in caso di errori fiscali.
Q: Ho il comma 3 nel verbale 104 ma manca la voce fiscale: posso ottenere l’IVA al 4%?
Solo se la documentazione dimostra che hai i requisiti specifici. Il comma 3 da solo non basta: senza voce fiscale o indicazione chiara delle agevolazioni auto, serve una valutazione tecnica del caso (tipo di disabilità, eventuali prescrizioni, accompagnamento).
Q: Se il mio verbale riporta solo l’art. 3 comma 3, ho diritto all’IVA al 4%?
Il riconoscimento dell’handicap grave (art. 3, comma 3) è il requisito sanitario di base, ma da solo non sempre è sufficiente. Per ottenere l’IVA al 4% è necessario che il verbale contenga anche un’indicazione esplicita del diritto alle agevolazioni fiscali, come la voce fiscale (A – H) o la dicitura di validità ai sensi della Legge 388/2000. In mancanza, sarà indispensabile integrare la documentazione con eventuali prescrizioni mediche e ulteriori certificazioni.
Q: Che differenza c’è tra il tipo di disabilità e la voce fiscale?
Il tipo di disabilità descrive la condizione medica e funzionale della persona (ad esempio disabilità motoria o psichica). La voce fiscale, invece, è la parte del verbale che stabilisce quali agevolazioni fiscali spettano in concreto. Senza questa indicazione, il diritto alle agevolazioni non è automaticamente riconosciuto e occorre ulteriore documentazione.
Q: La concessionaria può rifiutare di applicare l’IVA al 4% se manca la voce fiscale?
Sì, per motivi di tutela fiscale, molte concessionarie applicano una prassi prudenziale che prevede di applicare l’IVA agevolata solo se nel verbale è riportata la voce fiscale o la dichiarazione di idoneità. In caso contrario, possono legittimamente chiedere di integrare la documentazione prima di concedere l’agevolazione.
Q: Se non c’è la voce fiscale, posso fare una richiesta di integrazione?
Sì, puoi rivolgerti all’INPS o alla Commissione Medica che ha emesso il verbale per richiedere un’integrazione che attesti in modo chiaro il diritto alle agevolazioni fiscali. È consigliabile fare questa verifica prima di avviare l’acquisto del veicolo.
Q: Serve sempre l’adattamento del veicolo per ottenere l’IVA al 4%?
Dipende dal tipo di disabilità. Per le disabilità motorie agli arti superiori o al tronco è obbligatorio che il veicolo sia adattato secondo prescrizione medica. Per le gravi limitazioni alla deambulazione o per le disabilità psichiche con indennità di accompagnamento, l’IVA al 4% può essere concessa anche senza adattamenti.
Q: Posso richiedere l’agevolazione se ho una disabilità temporanea?
Generalmente no. Le agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli sono previste per disabilità permanenti o di lunga durata che rientrano nei requisiti della Legge 104/1992 (Art. 3, comma 3) e nelle categorie fiscali riconosciute.
Q: Se cambio auto prima dei 4 anni, perdo le agevolazioni sulla nuova auto?
Sì, l’agevolazione IVA al 4% è applicabile su un solo veicolo ogni 4 anni. Se acquisti una nuova auto prima di questo termine, non potrai beneficiare nuovamente dell’IVA agevolata, a meno che il veicolo precedente non sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per rottamazione o furto. In questi casi eccezionali, il periodo di quattro anni non si applica.
Q: Le agevolazioni si applicano anche alle moto elettriche?
Sì, ma solo se rientrano nelle specifiche categorie di motoveicoli e quadricicli leggeri/pesanti (L6e o L7e), hanno una cilindrata non superiore a 250 cc (anche se elettriche si considera la “cilindrata equivalente” ai fini della normativa che spesso non supera questo limite) e sono necessariamente adattate in modo permanente in base alla prescrizione medica. Moto o scooter elettrici tradizionali (categorie L1e e L3e) non rientrano.
Q: Posso beneficiare dell’IVA al 4% per l’acquisto di un’auto aziendale destinata al disabile?
No, le agevolazioni fiscali sull’acquisto di veicoli con IVA al 4% sono previste esclusivamente per l’acquisto da parte della persona fisica disabile o del familiare che lo ha fiscalmente a carico. Non sono applicabili per acquisti effettuati da aziende o per scopi aziendali, salvo specifici e rari casi che riguardano imprese che svolgono servizi di trasporto per disabili e per i quali esistono normative ad hoc diverse dalla Legge 104.
Q: Quali sono i controlli che l’Agenzia delle Entrate può fare sull’utilizzo del veicolo?
L’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli a posteriori per verificare la sussistenza delle condizioni che hanno dato diritto all’agevolazione. Questo include la verifica che il veicolo sia effettivamente utilizzato in via esclusiva o prevalente per l’assistenza al disabile. In caso di accertamento di condizioni non più presenti o di utilizzo non conforme, l’Agenzia può richiedere il versamento della differenza IVA, sanzioni e interessi.
Q: Cosa fare se ho acquistato un’auto con IVA agevolata e poi mi accorgo di non averne diritto?
Se, a seguito di un controllo o di una verifica personale, si scopre di aver beneficiato erroneamente dell’IVA agevolata, è necessario regolarizzare la propria posizione fiscale. Questo comporta il versamento della differenza IVA (dal 4% al 22%) all’Agenzia delle Entrate, oltre alle eventuali sanzioni e interessi previsti dalla legge. È fondamentale agire proattivamente per evitare aggravi in caso di accertamento. Per questo motivo, le concessionarie sono molto rigorose nella richiesta della documentazione.
Q: L’adattamento del veicolo deve essere sempre omologato?
Sì, assolutamente. Qualsiasi modifica strutturale o funzionale al veicolo finalizzata all’adattamento per la guida o il trasporto del disabile deve essere omologata e riportata sulla carta di circolazione. Senza l’omologazione e l’aggiornamento dei documenti del veicolo, l’adattamento non è considerato valido ai fini fiscali per l’ottenimento dell’IVA agevolata o per la detrazione IRPEF specifica sugli adattamenti.
Q: Posso acquistare un’auto con IVA 4% se sono tutore/amministratore di sostegno di un disabile?
Sì, è possibile. L’acquisto può essere effettuato dal tutore o amministratore di sostegno in nome e per conto del disabile, a condizione che il disabile sia fiscalmente a carico (o che l’acquisto sia direttamente per il disabile, se ha reddito proprio ma necessita di tutela) e che siano rispettati tutti gli altri requisiti (handicap grave, documentazione corretta, ecc.). L’intestazione del veicolo deve comunque essere a nome del disabile.
Q: Il disabile è sempre esente dal pagamento dell’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)?
No, l’esenzione dall’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) non è concessa automaticamente a tutte le categorie di disabilità che beneficiano dell’IVA al 4% sull’acquisto del veicolo. L’esenzione dall’IPT è riconosciuta esclusivamente a queste specifiche categorie, come definito dalla normativa: Persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affette da pluriamputazioni (generalmente con riconoscimento dell’Art. 3, comma 3, Legge 104/92 e voce fiscale B). Persone con disabilità psichica o mentale grave per le quali sia stata accertata l’indennità di accompagnamento (generalmente con riconoscimento dell’Art. 3, comma 3, Legge 104/92 e voce fiscale A). Persone cieche assolute o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi (generalmente con voce fiscale D). Persone sorde dalla nascita o acquisita prima dell’apprendimento del linguaggio (generalmente con voce fiscale E). Persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (generalmente con voce fiscale C), solo se il veicolo è stato adattato in base alle loro specifiche esigenze motorie e risulti idoneo alla guida con patente speciale, o al trasporto del disabile stesso attraverso adattamenti permanenti. L’esenzione IPT non è, invece, prevista per le persone con disabilità motorie (voce fiscale C) che acquistano un veicolo non adattato o per le quali l’adattamento non sia obbligatorio e certificato ai fini della guida/trasporto. È sempre consigliabile consultare la normativa specifica o rivolgersi all’Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o a un consulente per la propria situazione individuale.
Q: Come si richiede l’esenzione dal bollo auto per disabili?
L’esenzione dal bollo auto (tassa automobilistica regionale) spetta ai disabili che hanno diritto alle agevolazioni fiscali per l’acquisto del veicolo. La richiesta va presentata una sola volta all’Ufficio Tributi della Regione di residenza (o all’ACI o all’Agenzia delle Entrate, a seconda delle disposizioni regionali), allegando copia del verbale Legge 104/92, della carta di circolazione e, se necessario, della patente speciale. L’esenzione è valida per un solo veicolo.
Q: L’esenzione dal bollo auto è valida per più veicoli?
No, l’esenzione dal bollo auto è valida per un solo veicolo intestato alla persona disabile o al familiare che l’ha fiscalmente a carico. Se il disabile possiede più veicoli, dovrà scegliere per quale applicare l’esenzione e pagare il bollo per gli altri.
Q: Cosa succede se il veicolo acquistato con agevolazioni viene rivenduto prima dei 4 anni?
Se il veicolo viene rivenduto prima che siano trascorsi quattro anni dall’acquisto agevolato, è necessario versare la differenza tra l’IVA agevolata (4%) e l’IVA ordinaria (22%) all’Agenzia delle Entrate. Questa regola non si applica solo in caso di furto o rottamazione del veicolo originario, regolarmente documentata con la cancellazione dal PRA.
Q: Le agevolazioni si applicano anche ai veicoli a chilometro zero?
Sì, i veicoli a chilometro zero sono considerati, ai fini fiscali, alla stregua dei veicoli nuovi per quanto riguarda l’IVA. Pertanto, è possibile applicare l’IVA agevolata al 4% anche sull’acquisto di un’auto a chilometro zero, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa per il disabile e il veicolo.
Q: Se il disabile ha una patente normale (categoria B), può comunque beneficiare delle agevolazioni?
Sì, è possibile, ma dipende dalla tipologia di disabilità e dalle prescrizioni mediche. Se la disabilità rientra nella “grave limitazione della capacità di deambulazione” (voce fiscale B) o è una disabilità psichica grave (voce fiscale A), e non sono prescritti adattamenti per la guida, allora l’agevolazione è concessa anche con patente B normale. Se invece la disabilità motoria richiede adattamenti alla guida (voce fiscale C), allora è necessaria la patente speciale e il veicolo adattato.
Q: È possibile detrarre le spese per la riparazione o manutenzione del veicolo agevolato?
No, la detrazione IRPEF del 19% riguarda l’acquisto del veicolo e le spese per gli adattamenti. Le spese ordinarie di manutenzione e riparazione del veicolo (come tagliandi, sostituzione pneumatici, ecc.) non sono detraibili ai fini IRPEF come agevolazione specifica per disabili.
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