Acquisto Auto legge 104

Acquisto Auto legge 104

Acquisto auto legge 104
Acquisto auto legge 104

IVA al 4% per disabili: guida completa, aggiornata e chiara

Safari Car ti offre una guida chiara e verificata per capire quando e a chi spetta davvero l’IVA agevolata al 4% sull’acquisto di veicoli per disabili, quali documenti sono richiesti e quali condizioni devono essere rispettate.

Questo articolo è basato su fonti normative ufficiali come la Legge 104/1992, la Legge 388/2000, la Legge 449/1997 e il D.L. 5/2012 – Semplifica Italia.


Cos’è l’IVA agevolata al 4%

L’agevolazione fiscale per acquisto auto con IVA al 4% è un’agevolazione prevista solo per alcune categorie di persone con disabilità.
È applicabile su auto nuove o usate (se con IVA esposta) acquistate:

  • direttamente dal disabile
  • oppure da un familiare, solo se fiscalmente a carico

La misura è prevista dall’art. 8 della Legge 449/1997 e può essere utilizzata una sola volta ogni 4 anni, salvo rottamazione o cancellazione del veicolo.

Veicoli ammessi con IVA al 4% per disabili

Possono essere acquistati con l’IVA agevolata:

🚗 Autovetture per agevolazione 104 (Benzina, Hybrid, Elettriche, Diesel, GPL)

  • Con cilindrata fino a:
    • 2.000 cc se con motore benzina o ibrido a benzina (Hybrid, GPL o Metano)
    • 2.800 cc se con motore diesel o ibrido diesel
    • Potenza non superiore a 150 kW (204 CV) se con motore elettrico
  • Devono rientrare nelle categorie M1 (trasporto persone, massimo 8 posti + conducente)

🛵 Motoveicoli

  • Cilindrata massima:
    • 250 cc (solo se adattati)
  • Solo categorie L6e e L7e, e con adattamenti funzionali
  • È richiesto che il disabile sia conducente e abbia patente speciale (es. scooter 3 ruote adattato)

🚐 Autocarri e furgoni

NO. I veicoli N1 o N2 (autocarri) non sono ammessi all’IVA agevolata, salvo trasformazioni in M1 con uso per trasporto disabili, regolarmente omologate e adattate, ma è molto raro e complesso.

🎯 Optionals e strumenti accessori di adattamento

Differenza tra optionals e strumenti o accessori di adattamento:

🔧 Optional acquistati insieme all’auto

Gli optional sono dotazioni aggiuntive o pacchetti scelti al momento dell’ordine del veicolo, non strettamente legati alla disabilità, ma comunque inseriti nella fattura complessiva d’acquisto.

👉 Esempi:

  • Vernice metallizzata
  • Sensori di parcheggio
  • Climatizzatore automatico
  • Ruotino di scorta
  • Navigatore
  • Pack sicurezza

IVA al 4% applicabile solo se:

  • Gli optional sono acquistati contestualmente al veicolo
  • Sono indicati chiaramente in fattura
  • Il veicolo è ammesso all’agevolazione (cioè destinato a soggetto avente diritto)

⛔ Non si applica l’IVA agevolata su optional acquistati separatamente o in un secondo momento.

🛠️ Strumenti e accessori per l’adattamento del veicolo

Questi riguardano modifiche funzionali necessarie per l’utilizzo del mezzo da parte del disabile, sia alla guida che come passeggero.

👉 Esempi:

  • Acceleratore a mano
  • Sollevatore o pedana elettrica
  • Sedile girevole
  • Servosterzo potenziato
  • Comandi al volante
  • Cinture speciali, poggiatesta modificati

✅ IVA al 4% sempre applicabile se:

  • Gli adattamenti sono prescritti dalla Commissione Medica Locale
  • Sono realizzati da officine specializzate
  • Anche se eseguiti dopo l’acquisto del veicolo
  • Anche su veicoli già intestati (non solo nuovi)

📌 Questi accessori e adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione, per essere validi ai fini fiscali.

👉 Riferimenti: Legge 449/1997 art. 8 + circolari dell’Agenzia delle Entrate

🔍 Confronto rapido

VoceIVA 4%?Quando è ammessaDove deve essere indicata
Optional (vernice, sensori, ecc.)✅ SìSolo se acquistati insieme al veicoloIn fattura veicolo
Accessori di adattamento (comandi guida, pedane, ecc.)✅ SìAnche successivamente, se prescrittiIn fattura officina + carta di circolazione

Chi ha diritto all’IVA al 4%?

La condicio sine qua non per avere l’agevolazione fiscale dell’iva al 4% sull’acquisto auto è quella di essere disabile, ma non basta il semplice riconoscimento di disabilità o l’invalidità al 100%: il requisito principale è “Handicap grave” (comma 3)

“Handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992”

Oltre al requisito sanitario, il Decreto-legge 5/2012 (Semplifica Italia) prevede che i verbali INPS riportino in modo esplicito se il soggetto ha diritto alle agevolazioni fiscali per l’acquisto di un veicolo (IVA al 4%, esenzione bollo, ecc.).

Se questa indicazione non è presente, potrebbero esserci due motivi:

  • la commissione non ha riconosciuto i requisiti necessari
  • la richiesta non è stata formulata correttamente in fase di visita (es. mancata segnalazione dell’esigenza da parte dell’assistito o del patronato)

📎 Fonte ufficiale Normattiva: Decreto-legge 5/2012 – Art. 4, comma 1

🔍 COSA DICE IL D.L. 5/2012 (Semplifica Italia) in materia di agevolazioni fiscali sui disabili:

Il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, all’art. 4 comma 1, stabilisce che:

«Le commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità civile… integrano i verbali indicando espressamente se il soggetto ha diritto alle agevolazioni fiscali relative ai veicoli».

📌 Quindi sì: i verbali devono riportarlo in modo esplicito.

Come faccio a sapere se ho l’accesso all’agevolazione fiscale con iva al 4% per acquisto auto?

Per sapere se puoi accedere all’agevolazione fiscale sull’acquisto auto, controlla con attenzione il tuo verbale INPS Legge 104/1992.

Nel verbale dovrebbero essere presenti tre elementi chiave:

Art. 3, comma 1 (disabilità) e comma 3 → condizione di handicap in situazione di gravità (requisito base)
Voce fiscale (es. A, B, C…) → indica il tipo di disabilità e i benefici collegati
Indicazione del diritto alle agevolazioni fiscali auto → specifica se hai diritto all’IVA al 4%, IRPEF, esenzioni IPT

E se manca la voce fiscale?

❗ Se il tuo verbale riporta art. 3, comma 3 ma non include una voce fiscale:

➡️ Non significa automaticamente che non hai diritto all’IVA al 4%, ma:

  • Non è indicato se ti spettano i benefici fiscali
  • Non è chiaro se servono adattamenti tecnici
  • Dovrai integrare con altra documentazione medica o tecnica

👉 In questi casi è importante valutare:

  • Se hai disabilità motoria → serve prescrizione per adattamento e veicolo modificato
  • Se hai disabilità psichica grave → serve anche indennità di accompagnamento
  • Se hai grave limitazione alla deambulazionesolo se hai anche il comma 3, puoi ottenere l’IVA al 4% senza adattamenti

📌 In conclusione: anche se la voce fiscale manca, il comma 3 è indispensabile. La voce fiscale aiuta a interpretare la situazione, ma il fondamento giuridico resta sempre il riconoscimento della gravità (art. 3, comma 3 L.104/92).

Voci fiscali riconosciute nei verbali per agevolazioni IVA 4%

Nei verbali di accertamento rilasciati da ASL o INPS, le voci fiscali sono indicate con lettere e definiscono a quali benefici fiscali si ha diritto, tra cui anche l’IVA agevolata al 4%.

VoceSignificatoBenefici collegatiServe adattamento?
AHandicap psichico o mentale grave con diritto all’indennità di accompagnamentoIVA 4%, detrazione IRPEF, esenzione bollo, IPT❌ No
BGrave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazioneIVA 4%, detrazione IRPEF, esenzione bollo, IPT❌ No
CRidotte o impedite capacità motorie permanentiIVA 4% (solo se adattamento tecnico), detrazione IRPEF, esenzione bollo, IPT✅ Sì
DSoggetto con cecità assoluta o parzialeIVA 4%, detrazione IRPEF, esenzione bollo, IPT❌ No
ESoggetto con sorditàIVA 4%, detrazione IRPEF, esenzione bollo, IPT❌ No
HHandicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992Condizione di base per ogni agevolazioneDipende dal caso

📌 Nota bene:
La voce H è generale e può essere presente in combinazione con altre lettere (es. H + C).
È necessaria per accedere all’IVA agevolata, ma non sufficiente da sola: la tipologia del beneficio dipende dalla lettera associata.

A seconda del tipo di disabilità, possono servire altri requisiti, vediamo nel dettaglio:

Disabilità motoria o grave limitazione alla deambulazione? Cosa cambia davvero

Il diritto all’IVA al 4% non è uguale per tutti i tipi di disabilità. La differenza principale è tra Disabilità motoria permanente e grave limitazione alla deambulazione:

🦽 Disabilità motoria permanente

👉 Coinvolge gli arti superiori o il tronco e compromette l’autonomia di guida.

✅ Requisiti:

  • Handicap grave (art. 3, comma 3)
  • Prescrizione medica della Commissione Medica Locale
  • Veicolo con adattamenti tecnici riportati sulla carta di circolazione

⛔ Senza adattamenti, non si ha diritto all’IVA agevolata.

📌 Riferimento normativo: Legge 388/2000, art. 30 comma 7

Questo vale anche se il disabile non guida, ma viene solo trasportato?

👉 , perché la Legge 449/1997 art. 8 riconosce il beneficio solo per veicoli adattati quando si tratta di disabilità motorie.

📌 La ratio è questa:

  • Le disabilità agli arti superiori o al tronco rientrano sotto la voce “C”
  • In questo caso, per accedere all’IVA agevolata serve sempre:
    • art. 3 comma 3 L. 104/92
    • adattamento tecnico prescritto
    • veicolo adattato e carta di circolazione aggiornata

⚠️ Anche se il disabile non guida (es. viene accompagnato), il requisito dell’adattamento non viene meno, perché la ridotta mobilità non rientra nella “grave limitazione della deambulazione” (cioè gambe/piedi).


🚶 Grave limitazione della deambulazione

👉 Coinvolge gli arti inferiori o la capacità di camminare. Il soggetto può non guidare e non ha bisogno di adattamenti.

✅ Requisiti:

  • Handicap grave (art. 3, comma 3)
  • Nessun adattamento necessario
  • Agevolazione ammessa anche se il disabile non è conducente

ATTENZIONE: Qui l’agevolazione è concessa anche se il disabile guida da solo, purché:

  • ci sia il riconoscimento del comma 3 della 104
  • non vi sia necessità clinica di adattamenti

📌 Ma se il soggetto ha difficoltà motorie agli arti inferiori, può guidare senza adattamenti?

👉 , solo se la commissione medica lo ritiene idoneo a guidare senza modifiche.
In caso contrario, viene:

  • richiesto un adattamento tecnico
  • rilasciata una patente speciale
  • obbligatorio l’adattamento per usufruire del beneficio

Quindi:

SituazioneIVA 4% concessa senza adattamento?Può guidare senza modifiche?
Grave limitazione deambulazione (ma guida autonomamente)✅ Sì, se non è prescritta modifica✅ Sì, se la patente è B normale
Grave limitazione deambulazione (ma patente speciale)❌ No, serve adattamento❌ No, patente richiede adattamento

✅ Conclusione sintetica: agevolazioni e disabilità motorie

  • Disabilità motoria permanente (arti superiori/tronco)
    → IVA 4% solo con adattamento, anche se il disabile non guida
  • Limitazione alla deambulazione (arti inferiori)
    → IVA 4% anche senza adattamento, se la commissione NON lo prescrive
    → Se c’è prescrizione o patente speciale → adattamento obbligatorio

🧠 Disabilità psichica o mentale grave

👉 Riconoscimento di handicap grave + indennità di accompagnamento

✅ Requisiti:

  • Handicap grave (art. 3, comma 3)
  • Indennità di accompagnamento (obbligatoria)
  • Nessun adattamento richiesto
  • Il veicolo può essere guidato da un familiare

📌 Riferimento normativo: Legge 388/2000, art. 30 comma 7

Schema casi principali agevolazioni 104 acquisto auto:

Tipo di disabilitàDiritto all’IVA 4%Serve indennità di accompagnamento?Serve adattamento veicolo?Note e definizione pratica
Disabilità motoria permanente✅ Sì❌ No✅ SìEsempio: paraplegia, tetraparesi, amputazione arti superiori. Il soggetto guida con difficoltà, quindi servono comandi adattati.
Grave limitazione della deambulazione**✅ Sì❌ No❌ NoEsempio: amputazione arto inferiore, distrofia muscolare. Il soggetto non guida, ma ha difficoltà a muoversi. IVA al 4% concessa anche senza adattamenti.
Disabilità psichica o mentale grave✅ Sì✅ Sì (obbligatoria)❌ NoEsempio: autismo grave, sindrome di Down, disturbi cognitivi. Il disabile non guida, ma può essere trasportato. IVA 4% concessa se fiscalmente a carico.
Cecità o sordità riconosciuta✅ Sì❌ No❌ NoRientrano tra le categorie agevolate (art. 50, Legge 342/2000). Serve solo documentazione ASL o INPS.
Solo invalidità al 100% senza Legge 104❌ NoNon è sufficiente. Serve il riconoscimento dell’handicap grave – art. 3, comma 3 della Legge 104/1992.

** Vogliamo chiarire ancora un aspetto all’apparenza un po’ complicato riprendendo l’esempio della tabella:

“Amputazione arto inferiore, distrofia muscolare. Il soggetto non guida, ma ha difficoltà a muoversi. IVA al 4% concessa anche senza adattamenti.” ✅ Perché è corretto?

Perché queste condizioni rientrano nella “grave limitazione della capacità di deambulazione”, prevista dalla:

📜 Legge 388/2000, art. 30, comma 7,
che consente l’IVA agevolata senza adattamenti, a patto che:

  • ci sia riconoscimento dell’handicap grave (art. 3, comma 3, Legge 104/92)
  • il disabile sia titolare o fiscalmente a carico di chi acquista l’auto
  • il verbale riporti le voci fiscali corrette (es. voce B nel certificato INPS)

📌 NON è obbligatorio che il soggetto guidi
📌 NON è richiesta la patente speciale
📌 NON è necessaria l’indennità di accompagnamento
📌 NON serve alcun adattamento sul veicolo


Quando non sono necessari adattamenti al veicolo per disabili

Grazie all’art. 30, comma 7 della Legge 388/2000, l’IVA al 4% per acquisto auto, può essere applicata anche su veicoli non adattati, ma solo in questi due casi specifici:

  1. Disabilità psichica o mentale di gravità tale da comportare l’indennità di accompagnamento
    → Serve:
    • Riconoscimento di handicap grave (art. 3, comma 3 della Legge 104/1992)
    • Indennità di accompagnamento INPS
      ✅ Il veicolo può essere guidato da un familiare autorizzato
      Nessun adattamento richiesto
  2. Grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazioni
    → Serve:
    • Riconoscimento di handicap grave (art. 3, comma 3 della Legge 104/1992)
      ✅ Nessuna prescrizione di adattamenti
      ✅ IVA al 4% concessa anche per veicolo non modificato

⚠️ In tutti gli altri casi, in particolare per disabilità motorie agli arti superiori o paralisi che compromette la guida, l’agevolazione spetta solo se:

  • È prescritto un adattamento tecnico da parte della Commissione Medica Locale
  • Il veicolo è effettivamente modificato e tale modifica è riportata nella carta di circolazione

📌 Fonti ufficiali:

Guida alle agevolazioni fiscali per disabili – Agenzia delle Entrate (PDF)

Legge 388/2000, art. 30 comma 7 – Normattiva


🤝 Concessionarie e IVA al 4%: chi decide?

Applicare l’IVA agevolata al 4% non è un obbligo per la concessionaria.

Se la documentazione del cliente risulta incompleta (manca la prima pagina del verbale o viene presentata solo la seconda di dieci), poco chiara (es. fotocopie sbiadite) o non conforme ai requisiti di legge, il concessionario ha il diritto – e il dovere – di rifiutare l’applicazione dell’agevolazione anche per tutelare il cliente!

IIn caso di errore, l’Agenzia delle Entrate può rivalersi sul cliente oppure direttamente sulla concessionaria, che risponde in solido per l’imposta non versata. Questo comporta la necessità, per il venditore, di avviare un’azione legale per il recupero della somma, con ulteriore aggravio di tempi, costi e responsabilità, che ricadrebbero comunque sul cliente.

👉 Per questo motivo, se la documentazione non è chiara e inequivocabile, è fortemente sconsigliato procedere con l’applicazione dell’IVA al 4%. Un chiarimento in più oggi, vale più di un contenzioso domani!


Documenti necessari

Per ottenere l’agevolazione, servono:

  • Documento d’identità e codice fiscale
  • Verbale Legge 104/92 – art. 3, comma 3
  • Indennità di accompagnamento (solo per disabilità psichica)
  • Prescrizione della Commissione Medica Locale (se servono adattamenti)
  • Patente speciale o foglio rosa (se guida la persona disabile)
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
    Modello ufficiale – Agenzia delle Entrate (PDF)

Esempi concreti

Rosa → figlio con disabilità psichica e accompagnamento. IVA al 4% concessa ✅
Giuseppe → guida con comandi manuali, verbale comma 3, patente speciale. IVA al 4% concessa ✅
Franco → ha solo invalidità al 100%, senza comma 3. ❌ IVA al 4% non concessa
Michela → auto intestata alla madre disabile, non a suo carico. ❌ IVA al 4% non concessa


Quanto si risparmia con la 104 sull’acquisto auto?

Un errore frequente è “fare lo sconto” del 22% per ottenere l’IVA al 4%: è matematicamente scorretto. L’IVA si calcola (e si scorpora) sull’imponibile, non sul prezzo lordo!
Per applicare correttamente l’IVA agevolata, bisogna prima togliere l’IVA al 22% con una divisione, e poi riapplicare l’IVA al 4% sul nuovo imponibile.

Non ci credi? Prova tu stesso 😉

Calcolo corretto
Se il prezzo dell’auto è 10.000 € IVA compresa al 22%, l’imponibile reale è:

10.000 ÷ 1,22 = 8.196,72 €

Ora applica l’IVA al 4%:

8.196,72 × 1,04 = 8.524,59 €

👉 Questo è il prezzo corretto con IVA agevolata al 4%: 8.524,59 €


Metodo sbagliato
10.000 € – 22% = 7.800 €
7.800 € + 4% = 8.112 €
➡️ Sbagliato! Questo sistema porta a un errore di oltre 400 €.


📌 Ricorda: l’IVA è una percentuale sull’imponibile, non una cifra da scontare dal prezzo totale 📌

Detrazione IRPEF 19% acquisto auto per disabili

Oltre all’IVA agevolata al 4%, è possibile usufruire anche di una detrazione IRPEF del 19% sul costo sostenuto per l’acquisto del veicolo.

Questa detrazione si applica:

  • una sola volta ogni 4 anni
  • su un massimo di 18.075,99 € di spesa complessiva (inclusi optional e IVA)
  • nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si effettua l’acquisto

📌 Il beneficio fiscale può arrivare fino a 3.434,44 € (cioè il 19% di 18.075,99 €)


Chi può usufruirne?

La detrazione IRPEF spetta:

  • al disabile, se titolare di reddito e intestatario dell’auto
  • al familiare fiscalmente a carico, se il disabile è privo di reddito

👉 In entrambi i casi, è necessario che il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente per l’assistenza al disabile


Come si ottiene?

  1. Conserva la fattura d’acquisto del veicolo (con dati del disabile o del familiare)
  2. Verifica il verbale 104/92, art. 3, comma 3
  3. Inserisci la spesa nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF)
  4. In caso di dubbio, chiedi supporto a un CAF o commercialista

È cumulabile con l’IVA al 4%?

Sì! Le due agevolazioni non si escludono a vicenda.

➡️ Puoi quindi acquistare l’auto con IVA ridotta al 4%
e in più detrarre il 19% del prezzo nella tua dichiarazione dei redditi


📎 Riferimento ufficiale: Guida Agenzia delle Entrate – Agevolazioni disabili (PDF)

Esempio – Detrazione IRPEF completa ✅

Maria acquista un’auto da 22.000 € con IVA al 4% per il figlio disabile psichico grave, fiscalmente a carico.
La spesa totale per l’auto (con IVA e optional) è di 16.900 €.

📌 La spesa è inferiore al tetto massimo detraibile di 18.075,99 €
👉 Maria può portare in detrazione il 19% di 16.900 € = 3.211 € nella dichiarazione dei redditi.

➡️ In questo caso, la detrazione IRPEF è pienamente utilizzabile.

Esempio – Detrazione IRPEF parziale ⚠️

Luca acquista un’auto per il padre con disabilità motoria grave per un totale di 25.000 € (con IVA e adattamenti tecnici).
Il padre è fiscalmente a carico e il verbale 104 riporta art. 3, comma 3 + adattamenti prescritti.

📌 Il tetto massimo detraibile è 18.075,99 €, quindi:

👉 Luca potrà detrarre il 19% di 18.075,99 € = 3.434,44 €
Non potrà detrarre la parte eccedente (cioè i 6.924 € in più)

➡️ In questo caso, la detrazione IRPEF è parziale, limitata al massimo consentito dalla normativa.


Cosa succede in caso di decesso del disabile?

Il decesso del beneficiario non comporta la revoca retroattiva dell’IVA agevolata al 4% sull’acquisto dell’auto. Se il veicolo è stato acquistato correttamente e l’agevolazione è stata concessa in base a una documentazione regolare, nessun conguaglio fiscale è dovuto dagli eredi.

Il mezzo entra a far parte del patrimonio ereditario, e può essere intestato o venduto secondo le regole ordinarie. Tuttavia, non è più possibile beneficiare delle esenzioni future legate alla Legge 104 (es. bollo auto, IPT).

📌 In caso di trasferimento di proprietà, si seguirà la procedura standard con pagamento delle imposte previste per la voltura, ma senza dover restituire la differenza IVA.


FAQ: domande frequenti

Ho il 100% di invalidità, mi spetta l’IVA al 4%?

No, serve il riconoscimento dell’handicap grave – comma 3 della Legge 104/1992.

Serve sempre l’adattamento del veicolo?

Solo per disabilità motorie. Non serve per psichiche gravi o limitazioni alla deambulazione.

Serve sempre l’indennità di accompagnamento?

Solo per disabilità psichiche o mentali.

E se non è scritto nulla sul verbale INPS?

Se non c’è il comma 3, non puoi accedere al beneficio. Chiedi verifica alla ASL o all’INPS.

Si può intestare l’auto a un’altra persona?

No, l’auto deve essere intestata al disabile o alla persona fiscalmente responsabile del disabile.

Un disabile può avere due auto intestate?

Sì, ma le agevolazioni si applicano a un solo veicolo ogni 4 anni, salvo casi eccezionali come la cancellazione dal PRA per rottamazione.

Si può intestare l’auto a un disabile senza patente?

Sì, è possibile, a condizione che il veicolo sia guidato da una persona autorizzata che accompagna il disabile.

Il disabile deve pagare l’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)?

Solo in alcune circostanze, ma spesso i disabili beneficiari delle agevolazioni sono esenti dal pagamento dell’IPT.

Come richiedere il rimborso dell’IPT?

Per ottenere il rimborso, contatta l’Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) competente, presentando la documentazione necessaria.

Cosa succede in caso di decesso del disabile?

L’IVA al 4% già applicata sull’acquisto non decade. Il veicolo può restare agli eredi o essere venduto, ma non sono più valide le agevolazioni future (esenzione bollo, IPT). Non è previsto alcun rimborso o recupero fiscale retroattivo, se la pratica era regolare al momento dell’acquisto.

Il concessionario può rifiutare l’IVA agevolata al 4%?

Sì, il concessionario può rifiutare di applicare l’IVA al 4% sull’acquisto auto per legge 104 sui disabili, se la documentazione del cliente è incompleta, poco chiara o non conforme ai requisiti di legge. L’agevolazione non è un obbligo per il venditore, che risponde in solido in caso di errori fiscali.

Ho il comma 3 nel verbale 104 ma manca la voce fiscale: posso ottenere l’IVA al 4%?

Solo se la documentazione dimostra che hai i requisiti specifici. Il comma 3 da solo non basta: senza voce fiscale o indicazione chiara delle agevolazioni auto, serve una valutazione tecnica del caso (tipo di disabilità, eventuali prescrizioni, accompagnamento).


Link ufficiali utili


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Domande frequenti

Q: Ho il 100% di invalidità, mi spetta l’IVA al 4%?
No, serve il riconoscimento dell’handicap grave – comma 3 della Legge 104/1992.
Q: Serve sempre l’adattamento del veicolo?
Solo per disabilità motorie. Non serve per psichiche gravi o limitazioni alla deambulazione.
Q: Serve sempre l’indennità di accompagnamento?
Solo per disabilità psichiche o mentali.
Q: E se non è scritto nulla sul verbale INPS?
Se non c’è il comma 3, non puoi accedere al beneficio. Chiedi verifica alla ASL o all’INPS.
Q: Si può intestare l’auto a un’altra persona?
No, l’auto deve essere intestata al disabile o alla persona fiscalmente responsabile del disabile.
Q: Un disabile può avere due auto intestate?
Sì, ma le agevolazioni si applicano a un solo veicolo ogni 4 anni, salvo casi eccezionali come la cancellazione dal PRA per rottamazione.
Q: Si può intestare l’auto a un disabile senza patente?
Sì, è possibile, a condizione che il veicolo sia guidato da una persona autorizzata che accompagna il disabile.
Q: Il disabile deve pagare l’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)?
Solo in alcune circostanze, ma spesso i disabili beneficiari delle agevolazioni sono esenti dal pagamento dell’IPT.
Q: Come richiedere il rimborso dell’IPT?
Per ottenere il rimborso, contatta l’Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) competente, presentando la documentazione necessaria.
Q: Cosa succede in caso di decesso del disabile?
L’IVA al 4% già applicata sull’acquisto non decade. Il veicolo può restare agli eredi o essere venduto, ma non sono più valide le agevolazioni future (esenzione bollo, IPT). Non è previsto alcun rimborso o recupero fiscale retroattivo, se la pratica era regolare al momento dell’acquisto.
Q: Il concessionario può rifiutare l’IVA agevolata al 4%?
Sì, il concessionario può rifiutare di applicare l’IVA al 4% sull’acquisto auto per legge 104 sui disabili, se la documentazione del cliente è incompleta, poco chiara o non conforme ai requisiti di legge. L’agevolazione non è un obbligo per il venditore, che risponde in solido in caso di errori fiscali.
Q: Ho il comma 3 nel verbale 104 ma manca la voce fiscale: posso ottenere l’IVA al 4%?
Solo se la documentazione dimostra che hai i requisiti specifici. Il comma 3 da solo non basta: senza voce fiscale o indicazione chiara delle agevolazioni auto, serve una valutazione tecnica del caso (tipo di disabilità, eventuali prescrizioni, accompagnamento).
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