
Targa Prova 2025: regole, novità e cosa cambia per concessionari e officine a Taranto e provincia
Introduzione
La Targa Prova è uno strumento indispensabile per chi opera nel settore automotive come concessionarie, officine, carrozzieri e allestitori che la usano ogni giorno per trasferire, collaudare e testare veicoli. Ma attenzione: dal DPR 229/2023 al recentissimo D.L. 21 maggio 2025, n. 73, il quadro normativo è cambiato profondamente.
In questa guida — aggiornata a giugno 2025 e pensata per operatori a Taranto e provincia — analizziamo cosa si può fare, cosa è vietato, quali documenti servono, e quali sono le sanzioni in caso di uso improprio. Con esempi concreti e un linguaggio chiaro ma rigoroso.
Cos’è la Targa Prova?
La Targa Prova è una targa temporanea rilasciata dalla Motorizzazione Civile, su fondo bianco con “P” nera, utilizzabile per motivi professionali.
È regolata dall’articolo 98 del Codice della Strada e consente la circolazione di:
- veicoli non ancora immatricolati
- veicoli già immatricolati ma senza assicurazione o revisione, purché per scopi professionali giustificati
È soggetta a RCA obbligatoria, tassa di possesso aziendale, e può essere usata solo da soggetti autorizzati.
La Targa Prova è una targa temporanea (quadrata, su fondo bianco con una P nera) che consente di far circolare su strada veicoli:
- non ancora immatricolati
- già immatricolati, anche se senza assicurazione o revisione
A cosa serve la Targa Prova?
Quando si può usare
L’utilizzo è ammesso esclusivamente per finalità economiche e professionali:
- Prove tecniche e costruttive
- Trasferimenti per assistenza, vendita o allestimento
- Dimostrazioni a clienti
- Movimentazione interna del parco veicoli
Quando non si può usare
- Uso personale, ricreativo o familiare
- Trasporto passeggeri (anche meccanici o clienti (?) dal 2025 vedi note in seguito circa D.L. 21 maggio 2025, n. 73 – Art. 5, lett. g)
- Cessione ad amici, privati o aziende terze
- Attività di “navettamento” logistico (merci o persone non legate a un test/vendita)
Novità 2025: cosa dice il DPR 229/2023
Estensione a veicoli già immatricolati
Ora è ufficiale: la targa prova può essere usata anche su veicoli già targati, purché lo scopo sia legato all’attività professionale.
Link: DPR 229/2023 – Normativa MIT
Deroga alla revisione
Confermata la possibilità di circolare anche con revisione scaduta, grazie al DL 121/2021.
Link: DL 121/2021 – Normativa MIT
Limiti sul numero di targhe
È stato eliminato il limite numerico “1 targa ogni 5 dipendenti”
Con l’art. 5, lett. g del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, è stato abrogato il vincolo precedentemente previsto dal DPR 229/2023, che consentiva il rilascio di una sola targa prova ogni cinque addetti dell’impresa.
Testo ufficiale: “Sono soppresse le parole: ‘e in numero non superiore a una per ogni cinque addetti dell’impresa’.”
Questo significa che non esiste più un limite numerico fisso per il numero di targhe prova richiedibili da una stessa azienda.
In attesa dell’eventuale DPCM attuativo previsto entro 60 giorni dalla pubblicazione del 21 Magigo 2025, non sono stati introdotti nuovi criteri sostitutivi. Restano quindi applicabili le disposizioni generali dell’art. 98 del Codice della Strada, secondo cui la targa può essere rilasciata “a chi ne faccia richiesta per comprovate esigenze professionali”.
Validità e rinnovo
Validità annuale, con rinnovo obbligatorio entro 6 mesi dalla scadenza, trascorso tale termine, la targa va restituita alla Motorizzazione
Chi può usarla (e chi no)?
Autorizzati:
- Titolari dell’attività
- Dipendenti e collaboratori con delega scritta
- Agenti esterni con contratto documentato
Non autorizzati:
- Privati
- Persone esterne all’impresa
- Chi ne fa uso per fini personali
Attenzione: una semplice delega non basta se non c’è un rapporto lavorativo formalizzato.
Le sanzioni
Violazione | Articolo | Sanzione (€) | Note |
---|---|---|---|
Uso non legato all’attività professionale | Art. 98 CdS | da 430 a 1.731 + fermo | |
Assenza autorizzazione a bordo | Art. 180 CdS | da 42 a 173 | |
Mancata assicurazione | Art. 193 CdS | 866 (605 se paghi entro 5gg) + sequestro | |
Guida da parte di soggetto non autorizzato | Art. 98 CdS | 430–1.731 + fermo | |
Trasporto passeggeri | Interpretabile da DL 73/2025 | 87–344 (stima) | In attesa di chiarimenti MIT |
Posizionamento e documenti a bordo
- La targa va esposta sul retro, senza coprire la targa originale.
- A bordo deve esserci l’autorizzazione rilasciata + motivazione d’uso + eventuale delega.
Sezione tecnica avanzata – Normativa di riferimento
Ai sensi del Codice della Strada, la Targa Prova può essere usata anche in deroga all’art. 80 (revisione), ma solo se i veicoli rientrano in queste categorie:
- Art. 93: veicoli immatricolati
- Art. 110: macchine agricole
- Art. 114: macchine operatrici
- Art. 97: ciclomotori
? È inoltre necessario che il veicolo circoli per scopi comprovati da documenti giustificativi, come prova, collaudo, trasferimento o dimostrazione.
Aggiornamento 21 maggio 2025
Con il D.L. 21 maggio 2025, n. 73 (art. 5, lett. g) sono arrivate modifiche sostanziali all’impiego della Targa Prova per concessionari e officine: fini ora più stringenti e nuova gestione delle risorse targate.
Novità normative in breve
- Rimozione del limite “1 targa ogni 5 dipendenti”
L’art. 5, lettera g elimina il vecchio comma che imponeva un solo contrassegno ogni 5 addetti. Da oggi, ogni dipendente o collaboratore formalmente delegato può ottenere una propria targa prova, senza più ripartizioni a scaglioni. - Divieto di trasporto passeggeri
Viene esplicitamente vietato l’uso della targa prova per trasportare passeggeri – tecnici, meccanici, clienti o simili – anche se collegati a un’attività professionale. Ogni circolazione deve riguardare esclusivamente il veicolo e il conducente gazzettaufficiale.it. - Validità e rinnovo in vigore
- Validità: resta annuale;
- Rinnovo: deve essere effettuato entro 6 mesi dalla scadenza, pena restituzione obbligatoria alla Motorizzazione.
- Entrata in vigore e periodo transitorio
Le modifiche si applicano dal 21 maggio 2025. Fino all’aggiornamento del DPCM attuativo (previsto entro 60 giorni), valgono le nuove regole senza limiti di numeri tra i dipendenti.
Il punto critico, la nostra opinione:
Il nostro punto di vista sul DDL 21 maggio 2025, in particolare, le disposizioni che coinvolgono l’art. 98 del Codice della Strada, il comma 1-sexies del DPR 229/2003 e il D.L. 73/2025, art. 5 lett. g mirano legittimamente a contrastare l’uso improprio della targa prova per il “navettamento” aziendale.
Tuttavia, se interpretate alla lettera, come non è chiaro in Gazzetta Ufficiale, finiscono per vietare anche ogni test drive con un cliente, collaudo tecnico, prova con il meccanico, o qualsiasi altra attività con persone non rigidamente “collegate” all’azienda, restringendo così in modo indiscriminato ogni utilizzo professionale.
Stop ai “furbetti”: Concordiamo sul divieto di
- Navettamento di merci o personale non impegnato in vendita, dimostrazione o test drive;
- Cessione a terzi privi di rapporto formale (prestiti di targa prova a conoscenti o società esterne senza collegamento allo scopo originario dell’azienda titolare);
- Uso come “jolly” RCA non destinati a test, scopi commerciali o logistici.
Su questi abusi la norma è sacrosanta.
Ma non oltre
Considerando che per richiedere una targa prova si debba avere una partita iva, pagare le tasse e imposte e considerando che la targa prova è già soggetta a:
- Polizza RCA a pagamento, equivalente a quella di un veicolo privato;
- Tassa di possesso normalmente dovuta dall’azienda;
- Patente valida e pieno rispetto del Codice della Strada per ogni conducente;
- Responsabilità amministrativa e penale in caso di infrazioni o danni.
Quindi non un jolly per pochi fortunati, ma uno strumento a supporto dell’attività commerciale.
Queste garanzie rendono superflue ulteriori vincoli che, applicati alla lettera, comprometterebbero anche tre strumenti poco considerati in questa stesura del DDL:
- Activity marketing
È il valore aggiunto di ogni uscita col veicolo in targa prova: anche la sosta al bar, davanti alla scuola del proprio figlio o alla palestra, diventano vetrine “live”, capaci di generare contatti qualificati e raccontare il prodotto direttamente sul territorio. In pratica una ricerca lead in real time! - Long test
Per le vetture più anziane o ad alto chilometraggio un semplice giro di 10 minuti non basta: serve un long test di diverse centinaia di chilometri per rilevare consumi di olio eccessivi, perdite di liquido di raffreddamento o rumori anomali e altro. - Test drive con accompagnatore
Senza cliente a bordo non è un vero test drive; senza il meccanico delegato non si può collaudare un intervento su strada.
Molti (non addetti al settore) applaudono all’idea di mettere al bando le “scorribande” domenicali con il “Macchinone” con targa prova, ma per un operatore titolare di partita IVA quel veicolo è uno strumento di vendita: ogni uscita, per quanto divertente, resta un’occasione professionale legittima per mostrare prestazioni, comfort ed emozione nonchè sponsorizzare la propria attività!
Vietare queste attività equivale a proibire al cuoco di assaggiare la propria ricetta o al barbiere di provare un taglio sul figlio: gesti quotidiani che assicurano qualità, flessibilità e creatività in ogni professione.
Per questo, Safari Car Srl invita le associazioni di categoria a chiedere al MIT un chiarimento che distingua nettamente senza limitare:
- Abuso privato/logistico (navettamento, trasporto materiali se non connesso all’attività di vendita, utilizzo di terzi privati)
- Uso professionale responsabile della targa prova (test drive con clienti, collaudi tecnici, activity marketing, long test).
Solo così il settore potrà continuare a vendere, promuovere e testare i veicoli con la flessibilità e la creatività che servono per restare competitivi.
Esempi pratici in provincia di Taranto
- ? A Faggiano, Safari Car utilizza la targa prova per test interni e consegne.
- ? A San Giorgio Ionico, un’officina autorizzata la impiega per prove su veicoli con revisione in scadenza.
- ❌ A Manduria, un privato viene multato per aver usato una targa prova prestatagli da un amico titolare di concessionaria.
FAQ – Domande frequenti
Posso usare la targa prova su un’auto con revisione scaduta?
Sì, purché lo scopo sia legato all’attività professionale e documentato.
È valida su veicoli immatricolati?
Sì, anche su veicoli già immatricolati, se usati per test drive, vendita o trasferimento.
Posso prestar la targa a un amico?
No, è vietato. Serve un rapporto lavorativo documentato con delega.
Serve l’assicurazione?
Sì, la targa prova deve essere assicurata e l’assicurazione deve coprire l’uso previsto.
Cosa succede se non rinnovo l’autorizzazione?
Se non rinnovi entro 6 mesi, la targa va restituita alla Motorizzazione.
Quante targhe prova posso attivare per concessionaria?
Una per ciascun dipendente o collaboratore formalmente delegato: il vecchio vincolo “1 ogni 5” è stato abrogato dal D.L. 73/2025 agenziagammariccione.it.
Posso trasportare un meccanico o un cliente con la targa prova?
No. L’art. 5, lett. g del DDL n. 73/2025 vieta espressamente il trasporto di passeggeri, anche se collegati all’attività gazzettaufficiale.it.
Entro quando devo rinnovare la targa prova?
Il rinnovo va richiesto entro 6 mesi dalla scadenza annuale; trascorso questo termine la targa deve essere restituita alla Motorizzazione.
Quali documenti servono a bordo durante la circolazione?
– Autorizzazione originale della Motorizzazione
– Delega scritta per il singolo conducente
– Certificato assicurativo per uso professionale
? Safari Car – Faggiano (Taranto)
? 099.591.60.65
✉️ info@safaricar.it